ART. 1 – DENOMINAZIONE
L’Associazione costituita il 26 giugno 2004 e denominata “COORDINAMENTO ITALIANO SOSTEGNO DONNE AFGHANE O.n.l.u.s.” (C.I.S.D.A.) con sede in Milano, Via dei Transiti, 1, in seguito alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e previa iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore RUNTS inserirà l’acronimo ETS (Ente Terzo Settore) che sarà parte integrante della denominazione.
L’Associazione potrà avere sedi secondarie a seguito di deliberazione del Direttivo.
Le sedi secondarie operano ai sensi dell'Art.2, nel rispetto delle determinazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in esecuzione degli obiettivi per le stesse stabiliti ed in conformità con le linee generali di condotta della Associazione.
Le Sedi secondarie sono organizzate ed operano in conformità con il Regolamento per le Sezioni Locali stabilito dal Consiglio Direttivo, esse hanno autonomia amministrativa ed organizzativa nei limiti e nell'ambito previsti dal Consiglio Direttivo e in tali limiti hanno responsabilità patrimoniale e giuridica diretta, tramite gli organi locali.
La durata dell'Associazione è di anni 5 e si intende prorogata automaticamente per lo stesso periodo di tempo se non verrà presa decisione contraria dall'Assemblea dei soci.
ART. 2 - OGGETTO E SCOPI
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale nel campo della formazione, della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili, della promozione di attività culturali e di animazione sociale in Italia ed all’estero; essa non intende essere legata ad organizzazioni partitiche o sindacali, pur considerandosi soggetto politico attivo nell’ambito della vita sociale.
L'Associazione ha come suo essenziale fondamento la condivisione dei valori umani di ogni persona, qualunque ne siano la religione, origine, cultura e nazionalità; essa si pone come scopo prioritario la promozione di iniziative di carattere politico-sociale sia a livello nazionale che internazionale sulla condizione delle donne che si trovano in condizioni svantaggiate dal punto di vista familiare, economico, sociale e politico, con particolare riferimento alle donne afghane che si trovano nelle suddette condizioni.
All'interno del tessuto sociale intende, promuovendo la diffusione di una cultura e di una prassi di solidarietà:
- contribuire al superamento di atteggiamenti emarginanti, con l'apertura all'accoglienza ed all'integrazione e per l'educazione ad una convivenza sociale multi razziale, in spirito di fraternità e di non violenza;
- favorire l'eliminazione dei fattori che ostacolano il pieno e libero sviluppo umano, sociale ed economico;
- realizzare una crescita ed uno sviluppo, sia a livello locale che internazionale, nella ricerca di una maggiore giustizia tra i popoli, nel rispetto del razionale sfruttamento delle risorse e dei limiti ambientali del pianeta.
Per il raggiungimento dei propri scopi, essa svolge in via principale le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 ai punti:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'Associazione si propone altresì di:
- incentivare le occasioni di accoglienza e di servizio a favore delle persone economicamente e socialmente bisognose;
- studiare, realizzare e diffondere ogni tipo di strumento culturale conforme agli scopi ed ai principi dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare conferenze, convegni, dibattiti, incontri, studi, ricerche, corsi ed ogni altro genere di iniziative secondo le linee ispiratrici dell'Associazione ed in collaborazione con qualsiasi organismo rivolto alle medesime finalità;
- organizzare e gestire viaggi all'estero con particolare riguardo allo sviluppo di momenti di crescita e di conoscenza collettivi;
- curare direttamente la redazione di proprie pubblicazioni e di testi di ogni genere;
- favorire, nelle forme che essa consente, la conoscenza e la vendita di beni prodotti principalmente da cooperative e gruppi di produttori dei Paesi economicamente svantaggiati
- collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,
- collaborare con movimenti o associazioni con i quali lo reputi utile ed opportuno.
L'Associazione potrà richiedere contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ad Enti locali, nazionali ed internazionali, fornendo assistenza e consulenza nell'ambito delle proprie finalità.
L’associazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
ART. 3 - CATEGORIE DI SOCI
Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori, i quali hanno dato vita all'Associazione;
- Soci Ordinari.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo a passivo.
Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
ART. 4 - NUMERO E REQUISITI
Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci tutti coloro che intendono aderire senza riserva all'oggetto ed agli scopi dell'Associazione, partecipando alle attività previste dallo Statuto e a quelle che possono contribuire anche indirettamente agli scopi sociali. Non possono essere soci coloro che, su valutazione del Consiglio Direttivo, hanno interessi in conflitto con quelli dell'Associazione.
ART. 5 - AMMISSIONE
Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda scritta ad un membro del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può eventualmente respingere la domanda di ammissione. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato;
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
ART. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci si obbligano:
- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- al versamento della quota di ammissione, che viene fissata in Euro 10 e delle quote annuali di rinnovo, che vengono fissate dal consiglio direttivo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno;
- a dare un fattivo contributo all'attività dell'Associazione;
- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi dell'Associazione e contrastante con i fini che essa si propone.
I soci, inoltre:
- possono esercitare il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente;
- purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell’associazione.
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte, esclusione per inosservanza del presente Statuto o morosità. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.
ART. 8 - ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio che:
- in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione;
- organizza o partecipa ad iniziative in contrasto con gli orientamenti generali dell'Associazione;
- non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- si rende moroso nel pagamento delle quote associative annuali.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’ Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
ART. 9 – I VOLONTARI
L’Associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario deve essere iscritto in apposito registro, a condizione che la sua attività non sia occasionale.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
ART. 10 – ENTRATE E PROVENTI
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote associative annuali e di ammissione;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali altre erogazioni, compresi i contributi versati da soci, da donazioni di terzi o da lasciti testamentari.
Eventuali utili conseguiti, dedotte le spese dell'Associazione, saranno destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
ART. 11 – AVANZI DI GESTIONE, PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. o altro ETS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
ART. 12 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO
In caso di scioglimento, l’Assemblea che delibera lo scioglimento stesso nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art.45 comma1, del D.L.gs 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ETS individuato dall’Assemblea dei soci una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio del RUNTS competente. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art.9, comma 1, del D.L.gs 117/2017.
ART. 13 - BILANCIO
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione entro il 31 marzo dell'anno successivo e dovrà essere approvato dall’ Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all’ Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta, eventualmente, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’ Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
ART. 14 - CONTRIBUTI ANNUALI STRAORDINARI.
Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo potrà richiedere ai soci contributi straordinari.
ART. 15 – LIBRI SOCIALI.
L’Associazione tiene secondo le norme di legge i seguenti libri sociali:
- Libro degli associati e volontari;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea e dell’organo di amministrazione
Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente.
ART. 16 – ORGANI
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.
ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione od in luogo diversamente prestabilito, ordinariamente almeno una volta all'anno e precisamente in prima convocazione il penultimo sabato del mese di aprile di ciascun anno ed in seconda convocazione l'ultimo sabato del mese di aprile di ciascun anno, presso la sede sociale. La presente norma statutaria esonera gli organi direttivi dalla comunicazione agli associati. L’ Assemblea ordinaria si ha per validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, purché superiori a quattro. L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci o su richiesta del Revisore dei Conti, su domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile. In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo sarà nominato, per il primo anno finanziario, dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.
L’ Assemblea ordinaria è, quindi, convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
ART. 18 - L'ASSEMBLEA
L’ Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i component degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- delibera su quanto ad essa demandato, a norma di legge e di Statuto.
L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.
ART. 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i soci non morosi nel pagamento delle quote. Il socio può con delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio. In ogni caso non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. I soci potranno partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie anche via web in seguito all'avvento delle nuove tecnologie.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario. Il Presidente si deve accertare della regolarità dell'intervento in Assemblea dei soci e delle deleghe. Il Segretario, di concerto con il Presidente, redige il verbale della riunione, da inserire nell'apposito libro dei verbali.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
ART. 21 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto
- in seconda convocazione, da tenersi nei termini previsti dal Codice Civile, con la presenza di qualsiasi numero dei soci, purché superiore a quattro.
L’Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
ART. 22 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 22.
Qualunque associato e gli organi dell’ente possono chiedere l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea contrarie a legge, all’Atto Costitutivo o allo Statuto.
ART. 23 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Qualunque associato e gli organi dell’ente possono chiedere l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea contrarie a legge, all’ Atto Costitutivo o allo Statuto.
ART. 24 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Le votazioni dell'Assemblea possono avvenire per alzata di mano in presenza oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Nel caso l'Assemblea si tenga via web le votazioni saranno comunicate mediante foglio elettronico.
Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
ART. 25 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il primo consiglio direttivo è nominato nell’ Atto Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. L’elettività delle cariche da parte dell’Assemblea rimane in ogni momento prioritaria e sovraordinata a qualsiasi altra esigenza e per questo motivo eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate dall’Assemblea quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare, comporta una convocazione urgente dell’Assemblea utile per procedere alla sostituzione degli stessi.
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
E’, inoltre, compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
ART. 26 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante comunicazione del Presidente almeno una volta al mese. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno.
Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART. 27 - ATTRIBUZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo nominano tra loro un Presidente, un Vice Presidente e fra i soci un Segretario ed un Amministrativo, che rivestono tali cariche anche nei confronti dell'Assemblea.
Qualora si dimetta una o più componenti del Consiglio Direttivo la dimissione deve essere comunicata in forma scritta ed inviata allo stesso.
Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto;
Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Vice Presidente svolge il ruolo di supplente nei casi di assenza e di indisponibilità del Presidente, assumendone le relative funzioni. Interviene in caso di assenza, di impedimento o di cessazione.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Il Segretario, qualora nominato, redige il verbale di consenso con il Presidente e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce e cura la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
L’Amministrativo ha la firma sociale per le operazioni finanziarie dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della stessa. I Consiglieri inoltre hanno la rappresentanza disgiunta e la firma sociale nei confronti dei terzi:
- su delega del Consiglio Direttivo stesso;
- in caso di necessità, per evitare un grave danno o per procurare un risparmio di spesa all'Associazione.
Nell’ultimo caso, il Consigliere, deve motivare il proprio operato nella successiva seduta del Consiglio Direttivo stesso ed ottenerne l'approvazione a pena di responsabilità personale. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
ART. 28 - L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea, laddove ciò sia previsto per legge o per libera determinazione, nomina l’Organo di controllo costituito da tre membri, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del Codice Civile. Può essere anche nominato, qualora si ritenga opportuno, un Organo di Controllo monocratico, in tal caso necessariamente un soggetto di cui all’art. 2397 del Codice Civile.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al c.2 art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso.
Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 29 - IL REVISORE DEI CONTI
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Il Revisore eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al superamento dei limiti di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria qualora siano stati costituti patrimoni destinati di cui all’art. 10 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 30 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
Presidente: Gabriella Gagliardo
Vice Presidente: Graziella Mascheroni